Richiesta annullamento verbale in autotutela
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Servizio attivo
E' uno strumento a disposizione del cittadino per chiedere, a determinate condizioni, l'annullamento di un verbale emesso a suo carico dalla Polizia Provinciale.
A chi è rivolto
Questa tipologia di istanza può essere inviata nei casi in cui pensi di aver ricevuto una multa palesemente illegittima o viene contestata una violazione del codice della strada commessa in una città in cui non sei mai stato, per una infrazione che non hai mai commesso, in un orario in cui eri al lavoro (prova ne è il badge che hai timbrato).
Come far cancellare allora la multa dinanzi a prove inoppugnabili della tua non colpevolezza? Spesso si dimentica che, oltre al ricorso al giudice di pace e al prefetto, c’è un terzo metodo per chiedere l’annullamento della contravvenzione. Si tratta del ricorso in autotutela, ossia di una richiesta indirizzata direttamente all'organo accertatore, completamente gratuita e che non implica alcun rischio in caso di rigetto. Questa possibilità, però, è limitata ad alcune ipotesi.
Se la multa è palesemente illegittima o errata, l’automobilista può, prima di fare ricorso al giudice o al Prefetto, tentare la carta dell’autotutela e chiedere all'ente che l’ha emanata di annullarla. La richiesta può essere fatta in carta semplice, con istanza presentata all'ufficio o inviata con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata (Pec). In essa bisognerà indicare, oltre ai dati del richiedente e della multa contestata, i motivi per cui si ritiene che questa sia illegittima.
L’organo accertatore può annullare la contravvenzione in autotutela solo in presenza dei seguenti vizi:
- errore di persona: per un errore materiale si identifica come proprietario dell’auto un soggetto piuttosto che un altro;
- notifica della multa al vecchio proprietario dell’auto benché la violazione sia stata commessa dopo il passaggio di proprietà e la trascrizione dell’atto di vendita;
- errata rilevazione della targa dell’automobile.
Il ricorso in autotutela non è quindi possibile per tutti gli altri tipi di contestazione.
Descrizione
La cosiddetta autotutela è un potere riconosciuto dalla legge a ogni pubblica amministrazione in forza del quale questa può annullare, d’ufficio, i propri atti già emessi quando si accorge della presenza di un vizio che ne pregiudica la validità.
La P.A., in questo modo, si tutela da una eventuale causa intentatagli dal cittadino, che la vedrebbe certamente sconfitta e costretta a pagare le spese processuali.
Un ente pubblico può quindi fare «marcia indietro» e revocare un proprio atto per quanto già emesso ed efficace. Si pensi a una richiesta di pagamento di tasse che, invece, risultano non dovute a seguito di un controllo più accurato o a un permesso di costruire, inizialmente concesso e poi revocato per assenza dei presupposti.
Come fare
Utilizzando il modulo compilabile è possibile presentare l'istanza secondo le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it;
- tramite spedizione postale;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo tramite spedizione postale;
La richiesta è a istanza di parte del soggetto interessato all'intervento.
Cosa serve
Oltre all'istanza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, bisogna allegare:
- copia di documento di identità del soggetto firmatario, se trasmessa tramite pec o cartaceo e firmata con firma autografa.
- copia della denuncia di furto e verbale di ritrovamento/riconsegna del veicolo rubato (se disponibile), nel caso di furto del veicolo;
- copia della certificazione medica, nel caso si attesti che l’infrazione è stata commessa in circostanze di urgenza/emergenza sanitaria.
Tempi e scadenze
La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla data notifica del verbale, come previsto dal Codice della Strada.
Quanto costa
Non sono previste spese.
Unità organizzativa di riferimento
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