Il regolamento entra in vigore il 1 Giugno 2025
Consulta il precedente regolamento in vigore fino al 31 Maggio 2025.
Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge n.264/91, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
L’attività di consulenza persegue i principi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza contenuti nella direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi di mercato interno (c.d. direttiva dei servizi), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n.59 del 26/03/2010, per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi offerti sul territorio.
L’attività di consulenza, come definita dall'art. 1 del presente Regolamento, può essere esercitata:
- da imprese individuali;
- da società di persone o di capitali;
- direttamente dall’Automobile Club Teramo;
- da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con l’Automobile Club Teramo secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
L’attività di consulenza può infine essere svolta dalle imprese esercitanti attività di autoscuola, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla L. n.264/1991 e del presente Regolamento.