Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti della Provincia di Teramo. Il servizio è erogato attraverso l'attribuzione di buoni pasto, che non possono essere sostituiti da indennità monetarie e non sono cedibili a terzi.
Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2, a condizione che ricorrano tutti i presupposti indicati all'art. 3, comma 2 (servizio effettivo, orario di lavoro con rientro pomeridiano, pausa pranzo).
Il buono pasto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, e al personale della Polizia Provinciale che debba prolungare l'orario di lavoro per motivi di servizio.
Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano, salvo le eccezioni previste. Il buono pasto non è erogato ai dipendenti in missione che usufruiscono del trattamento di trasferta e al personale in regime di lavoro agile.
Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 e non costituisce reddito da lavoro dipendente. I buoni pasto sono accreditati nelle card elettroniche nominative dei dipendenti e sono spendibili entro la data di scadenza. Non è consentita la monetizzazione dei buoni pasto.