Il "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza in materia di scuole nautiche", approvato dalla Provincia di Teramo nel 2009, disciplina le funzioni amministrative, i criteri di idoneità e le procedure di controllo sulle strutture dedicate alla formazione per il conseguimento delle patenti nautiche.
Di seguito una sintesi dei contenuti principali del documento:
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Autorizzazione all'esercizio (Artt. 1-4): L'apertura e la gestione di una scuola nautica per le patenti di categoria A, B e C sono subordinate a un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Teramo, previo parere del Capo del circondario marittimo competente o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Requisiti soggettivi e finanziari (Art. 5): I titolari o i legali rappresentanti devono possedere la maggiore età, la cittadinanza europea, specifici e stringenti requisiti morali (assenza di condanne penali o misure di prevenzione), un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e una comprovata capacità finanziaria documentata tramite proprietà immobiliari o affidamenti bancari.
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Locali, materiali e unità da diporto (Artt. 6-8): Le sedi devono prevedere un'aula di insegnamento di almeno 25 mq, un ufficio di segreteria separato di almeno 10 mq e servizi igienici a norma. Le scuole devono disporre di sussidi didattici obbligatori (carte nautiche, bussole, strumentazioni) e avere la disponibilità giuridica di unità da diporto adeguate alla categoria di patente, munite di polizza assicurativa e del contrassegno "SCUOLA NAUTICA".
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Organico tecnico (Art. 9): L'attività richiede la presenza di almeno un insegnante di teoria e un istruttore di pratica (funzioni cumulabili nella stessa persona). Entrambe le figure devono possedere titoli professionali specifici (es. docenti di istituti nautici, ufficiali di navigazione) o patenti nautiche conseguite da requisiti temporali minimi, ed essere formalmente autorizzati dalla Provincia.
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Adempimenti amministrativi (Artt. 10-11): È obbligatoria la tenuta aggiornata del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche, preventivamente numerati e timbrati dagli uffici provinciali. Nei locali devono essere chiaramente esposti al pubblico l'autorizzazione, l'orario e le tariffe applicate.
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Centri di istruzione (Art. 12): Il regolamento prevede la facoltà per due o più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi in "Centri di Istruzione nautica" per ottimizzare l'uso di mezzi nautici, attrezzature e locali didattici, previa apposita autorizzazione provinciale.
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Sistema ispettivo e sanzionatorio (Art. 15): La Provincia esercita una rigorosa vigilanza tecnica e amministrativa tramite sopralluoghi ispettivi anche durante le lezioni o gli esami. A fronte di irregolarità, l'Ente può procedere con diffide formali, sospensioni dell'autorizzazione da uno a tre mesi (ad esempio per l'impiego di personale non idoneo o variazioni non comunicate) o con la revoca definitiva in caso di perdita dei requisiti fondamentali o recidiva.
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Trasferimenti e variazioni societarie (Artt. 16-18): Eventuali cessioni del complesso aziendale, variazioni nella compagine societaria, o cambi della sede fisica dei locali sono strettamente vincolati a nuove verifiche e al rilascio di autorizzazioni sostitutive o nulla osta da parte della Provincia.