Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Legge 160/2019 art. 1 comma 816-836

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Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) - Legge 160/2019 art. 1 comma 816-836. Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 09/11/2023.


Descrizione

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato “Canone” istituito a decorrere dall’anno 2021, ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
  2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
  3. Il regolamento disciplina a partire dal 1° gennaio 2021, l’occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Teramo ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
  4. S’intendono altresì richiamate le norme di cui al D.Lgs. 285/1992 recante il nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento d’esecuzione e d’attuazione nonché quelle della legge 241/1990.
  5. Il presente regolamento stabilisce le modalità di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta riguardanti l’uso del patrimonio stradale provinciale, comprese le fasce di rispetto stradali, nonché la gestione dei relativi canoni e, in particolare, disciplina:
    1. il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, subentro, diniego, revoca e decadenza delle concessioni/autorizzazioni, in via esemplificativa e non tassativa, relative a:
      1.  apertura, regolarizzazione o modifica di accessi carrabili e manufatti simili, quali copertura di cunette stradali;
      2.  occupazioniconopered’arte,depositidicantiereeponteggi;
      3.  occupazioni con impianti pubblicitari e le autorizzazioni in materia di collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ancorché su suolo privato;
      4.  occupazioniconisegnalituristiciediterritorio,ediindicazionediserviziutili;
      5.  occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
      6. realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
    2. le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
    3. criteri di determinazione del canone;
    4. esenzioni e agevolazioni speciali;
    5. modalità e termini per il pagamento del canone;
    6. la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive ed irregolari;
  6. Il presente regolamento è informato, altresì, ai seguenti principi:
    1. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l’autorizzazione sia per la posa della conduttura principale, sia per gli allacciamenti alle singole utenze.
    2. Sono soggette a canone le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
    3. In assenza del titolo costitutivo, l’occupazione di un’area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
    4. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nella misura e con le modalità che sono indicate nei successivi articoli. S’intende per abusiva qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio. In tal caso, l’importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall’occupante di fatto; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
  7. La gestione delle domande di concessione e dei relativi adempimenti richiesti agli uffici dell’Ente e la gestione delle entrate che ne consegue sono svolte in via diretta dal responsabile o dai responsabili della procedura in oggetto, come di seguito individuati, oppure affidate a terzi, ai sensi degli art. 52 e 53 del D.lgs. 446/1997.
  8. Ove la Provincia decida di affidare a terzi il servizio di liquidazione, di accertamento e riscossione del canone, dovrà in ogni caso procedere attraverso procedure ad evidenza pubblica, sulla base di apposito capitolato. Le norme di affidamento a terzi del servizio in questione dovranno in ogni caso contenere meccanismi che consentano al funzionario responsabile del servizio il controllo delle attività in atto dal concessionario.
  9. Il presente regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all’ente Comune.
  10. Per i tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti si intende una singola perimetrazione avente tale caratteristica, coincidente con la perimetrazione del capoluogo comunale e con le eventuali perimetrazioni di singole frazioni con popolazione superiore a diecimila abitanti. Tali tratti sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che d’autorizzazione o concessione, nonché di riscossione di canoni, è di competenza del Comune.
  11. I tratti di strada situati all’interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà della Provincia cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia.
  12. Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
    1. Allegato “A” : Tabelle Strade Provinciali suddiviso per categorie;
    2. Allegato “B” : Tabella Diritti e Tariffe di competenza della Provincia di Teramo;
    3. Allegato “C” : Tabella determinazione deposito cauzionale;
    4. Allegato “D” : Modalità di riempimento degli scavi in sezione.
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Tipo documento Regolamenti
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 09 Novembre 2023
Oggetto Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) - Legge 160/2019 art. 1 comma 816-836. Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 60 del 09/11/2023.
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