Accesso agli atti amministrativi secondo i dettami della Legge 241/90.
L’accesso ai sensi della Legge 241/90 artt. 22 e ss. è definito anche accesso documentale ed è il classico e tradizionale accesso agli atti amministrativi. L’orientamento prevalente, riconosce al diritto di accesso ai documenti la natura di diritto soggettivo anche se in realtà, in un importante intervento del Consiglio di Stato, si è sottolineata la non utilità di una presa di posizione rispetto alla natura giuridica.
La richiesta di accesso agli atti amministrativi può provenire solo da un soggetto privato, comprese le associazioni rappresentative di un interesse diffuso o pubblico, che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’esercizio del diritto di ostensione, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante, tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. L’istanza inoltre va motivata al fine di limitare l’esercizio di un diritto finalizzato al controllo generalizzato della Pubblica Amministrazione. In pratica, può fare istanza solo chi partecipa ad un procedimento amministrativo (concorso pubblico, rilascio concessione edilizia, ecc.) e vuole esercitare i diritti di partecipazione o di opposizione al procedimento stesso, che la legge gli riconosce. Si tratta quindi di una forma d’accesso totalmente opposta al nuovo accesso generalizzato, perché ci vogliono determinati requisiti per esercitarlo.