Il "Regolamento per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", approvato dalla Provincia di Teramo (testo vigente con modifiche del 2006), disciplina le procedure di iscrizione, i requisiti obbligatori e il sistema sanzionatorio per le imprese di trasporto merci, nonché l'organizzazione degli esami per l'idoneità professionale.
Di seguito una sintesi istituzionale dei contenuti principali del documento:
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Tipologie di iscrizione e Requisiti (Titoli I-II): Le imprese devono iscriversi all'Albo per esercitare l'attività. Sono previste due tipologie di iscrizione: "con limiti" (per veicoli fino a 1.500 kg, richiede la sola dimostrazione del requisito dell'onorabilità) e "senza limiti" (richiede onorabilità, idoneità professionale e una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 euro per ogni veicolo supplementare).
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Esame di Idoneità Professionale (Titolo III): L'idoneità (nazionale di tipo "A" o internazionale di tipo "B") si consegue superando un esame composto da sessanta domande a risposta multipla e un'esercitazione su un caso pratico. I candidati devono essere maggiorenni, residenti (o iscritti A.I.R.E.) nella provincia di Teramo, e in possesso di specifici requisiti scolastici o attestati di frequenza a corsi preparatori.
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Procedure e Commissione Consultiva (Titolo IV): Le istanze di iscrizione, corredate dai versamenti per spese di istruttoria e tasse di concessione governativa, si concludono entro 30 giorni. Il Regolamento prevede l'istituzione di una Commissione consultiva incaricata di esprimere pareri non vincolanti su iscrizioni senza limiti, estensioni, sospensioni e sanzioni disciplinari. A seguito dell'iscrizione all'Albo, l'impresa ha 90 giorni per iscriversi nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.
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Direzione dell'Attività (Titolo V): L'attività di trasporto deve essere diretta in modo continuativo ed effettivo da una persona provvista di onorabilità e idoneità professionale. Tale figura può essere l'amministratore, il titolare, un socio o un dipendente con funzioni direttive.
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Verifiche e Perdita dei Requisiti (Titoli VI-VII-VIII): L'Ufficio provinciale verifica il mantenimento dei requisiti almeno ogni tre anni. La perdita dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale deve essere comunicata dall'impresa entro tre giorni. Il mancato reintegro dei requisiti nei tempi stabiliti (ad esempio, è concesso fino a un anno per sanare la capacità finanziaria tramite un piano) comporta la sospensione o la cancellazione dall'Albo. Sono previste disposizioni specifiche per il proseguimento provvisorio dell'attività in caso di decesso o incapacità del direttore.
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Sistema Sanzionatorio (Titolo IX): A fronte di violazioni normative, la Provincia irroga sanzioni pecuniarie e disciplinari. Le sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità o alla recidiva, includono: ammonimento (casi lievi), censura, sospensione dall'Albo (da 1 a 6 mesi) e radiazione dall'Albo (casi di massima gravità o reiterate violazioni).