Regolamento per la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate provinciali
Dettagli della notizia
Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate della Provincia: patrimoniali e tributarie.
Descrizione
Tipo documento | Regolamenti |
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Approvato con | Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 11 Agosto 2022 |
Oggetto | Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità di gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate della Provincia: patrimoniali e tributarie. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |
Documenti
Ufficio di riferimento
Riferimenti normativi
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. ed i. ed in conformità ai principi di cui alla Legge 27 luglio 2000, n.212.
La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto ai commi successivi, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 815 dell’art.1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
La riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 può essere effettuata, in quanto già titoli esecutivi e per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione della Legge n.689/1981 continua a trovare la sua disciplina in tale contesto normativo e può essere effettuata, in quanto l’ordinanza ingiunzione è già titolo esecutivo, nonché per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, con le stesse modalità di cui al comma 4, salvo interventi successivi del legislatore che consentano di estendere la disciplina generale prevista per le restanti entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.
Le sentenze esecutive (e/o le altre statuizioni giudiziali, comunque denominate dotate parimenti di efficacia esecutiva) che prevedono, a carico del soccombente, un obbligo di pagamento in favore della Provincia, ove non adempiute, potranno essere riscosse con le stesse modalità di cui ai sopra riportati commi 4 e 5.
La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui al comma 792, dell’art.1, della Legge n.160/2019 o ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.