La materia del settore è regolata dall’art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione” e succ. mod. e integr., dagli artt. 239 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”, dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.