Regolamento per la disciplina dell’ attivita’ delle autoscuole

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Sono attribuite alla Provincia le funzioni inerenti la vigilanza amministrativa e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle autoscuole.


Descrizione

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore e sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.

In base all’art. 123 del Codice della Strada – come modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 – le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria.

Chi volesse avviare lò’esercizio dell’attività di autoscuola deve presentare ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 come modificato dall’art. 49, comma 4 bis, della Legge 122/2010 la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente.

Ai sensi dell’art. 123 comma 7 bis come modificato dalla Legge 120/2010l’attività di autoscuola potrà essere iniziata non prima della verifica del possesso dei prescritti requisiti, che avverrà con sopralluogo effettuata da personale autorizzato nella sede dell’autoscuola.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare nel caso di impresa individuale, dal legale rappresentante nel caso di persone giuridiche e dal socio amministratore nel caso di società non aventi personalità giuridica e sono:
Proprietà e gestione personale, diretta, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola;
Buona condotta;
Diploma di istruzione di secondo grado;
Abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza lavorativa comprovata di almeno un biennio maturata negli ultimi cinque anni:

Lo svolgimento dell’attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (D.M: 317/95).

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l’attestazione relativamente ad una sola sede), oltre la nomina di un responsabile didattico.

In relazione ai contenuti dell’art. 123, comma 5 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge 120/2010, il responsabile didattico deve possedere i medesimi requisiti del titolare / legale rappresentante o socio amministratore della sede principale ad eccezione della capacità finanziaria e prestare la propria collaborazione in qualità di dipendente o collaboratore familiare in caso di impresa individuale o di socio o amministratore in caso di società di persone o di capitali.

Tipo documento Regolamenti
Approvato con Modificata con Delibera del Consiglio della Provincia di Teramo nr. 87 del 29 Dicembre 2006
Oggetto Sono attribuite alla Provincia le funzioni inerenti la vigilanza amministrativa e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle autoscuole.
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