L’imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A. di seguito definite.
LE FORMALITÀ D’ISCRIZIONE riguardano:
- l’iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell’A.C.I. di un veicolo;
- l’iscrizione dell’ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l’iscrizione dell’ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.
LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:
- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell’ipoteca;
- il trasferimento dell’ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell’ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell’ipoteca;
- la costituzione di usufrutto ai sensi dell’art.2683 del codice civile e seguenti;
- rinnovi di iscrizioni per escluso le formalità per cambio targa di cui al successivo punto.
VANNO ESCLUSE LE FORMALITÀ NON AVENTI CONTENUTO PATRIMONIALE quali ad esempio:
- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
- acquisto di possesso per le PP.AA. e le formalità richieste dalla PP.AA. quali confische e sequestri.