Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare
e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
In particolare, spetta al Consiglio provinciale
- approvare lo Statuto dell’ente e proporlo all’Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l’eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l’emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi;
- deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni
sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio:
- deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.